Symphonia SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.
L’Arbitro è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l’Intermediario.
Symphonia SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’Arbitro (ACF). In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, Symphonia SGR fornirà al Cliente adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro (ACF) presso la CONSOB.
Ricorrere all’ACF è gratuito.